Quando si parla di impianti domestici, o in generale interni agli edifici, sarebbe sempre doveroso accertarsi di poter disporre della loro certificazione. Questo vale non solo per gli impianti elettrici, ma anche per quelli idraulici, termici, o di adduzione del gas.

Con l’aiuto degli esperti del portale https://impianti.tech, cerchiamo di capire cos’è questa fantomatica certificazione, o meglio dichiarazione di conformità, quando effettivamente è obbligatorio averla ed esibirla e come fare per ottenerla, qualora vi venga richiesta, ma ne foste sprovvisti.
Si definisce comunemente certificazione dell’impianto elettrico, Dichiarazione di Conformità (DiCo), quel documento che deve obbligatoriamente essere rilasciato ogni qual volta si proceda all’installazione di un nuovo impianto, ma anche nei casi in cui un impianto esistente venga messo a norma, modificato in maniera sostanziale, o rifatto ex novo. Esso serve ad attestare e garantire la conformità delle opere eseguite alle normative e alle prescrizioni di legge vigenti.
Pertanto, qualora decidiate di realizzare dei lavori di ristrutturazione del vostro immobile che contemplino anche modifiche consistenti, nonché l’adeguamento e la messa a norma della parte impiantistica, sappiate che a fine lavori l’impresa che li ha eseguiti, o meglio (specie in caso di subappalti) chi per essa ha installato, realizzato e collaudato ogni impianto, deve sempre rilasciarvi la relativa DiCo.
È importante assicurarsi che questa entri in vostro possesso e non vi è nessun motivo valido per cui non debba essere fornita. La certificazione dell’impianto elettrico, al pari di quella di qualunque altro impianto domestico, va redatta in triplice copia, sulla base di un modello standard, pubblicato in allegato al D. M. 37/08 e poi modificato con la pubblicazione del Decreto 19 maggio 2010. Al committente, ovvero all’utilizzatore dell’impianto resta un’unica copia, le altre due le deve firmare per ricevuta e poi una di queste va presentata assieme alla fine lavori e/o alla richiesta di agibilità allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune in cui è ubicato l’impianto, mentre l’altra serve per attivare le utenze.
Ogni DiCo deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
- dati sul tipo di impianto,
- dati del responsabile tecnico dell’impresa,
- dati del committente e del proprietario dell’immobile,
- dati relativi all’ubicazione dell’impianto,
- descrizione dei materiali impiegati,
- rispondenza alle norme vigenti.
Assieme alla Dico devono allegati:
- il progetto o lo schema dell’impianto,
- la relazione tipologica, oppure l’elenco dei materiali impiegati,
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta che ha realizzato i lavori.
Da un punto di vista normativo, la certificazione degli impianti, introdotta dal legislatore per ridurre la possibilità di incidenti e rendere il tutto più sicuro, è entrata in vigorecon l’emanazione della Legge n.46 del 1990, poi sostituita dalla Legge n.37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolar modo contenute nel decreto del 19 maggio 2010.
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