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Dichiarazione di conformità e regola d’arte: cos’è?

Quando si parla di impianti domestici, o in generale interni agli edifici, sarebbe sempre doveroso accertarsi di poter disporre della loro certificazione. Questo vale non solo per gli impianti elettrici, ma anche per quelli idraulici, termici, o di adduzione del gas.

Dichiarazione di conformità

Con l’aiuto degli esperti del portale https://impianti.tech, cerchiamo di capire cos’è questa fantomatica certificazione, o meglio dichiarazione di conformità, quando effettivamente è obbligatorio averla ed esibirla e come fare per ottenerla, qualora vi venga richiesta, ma ne foste sprovvisti.

Si definisce comunemente certificazione dell’impianto elettrico, Dichiarazione di Conformità (DiCo), quel documento che deve obbligatoriamente essere rilasciato ogni qual volta si proceda all’installazione di un nuovo impianto, ma anche nei casi in cui un impianto esistente venga messo a norma, modificato in maniera sostanziale, o rifatto ex novo. Esso serve ad attestare e garantire la conformità delle opere eseguite alle normative e alle prescrizioni di legge vigenti.

Pertanto, qualora decidiate di realizzare dei lavori di ristrutturazione del vostro immobile che contemplino anche modifiche consistenti, nonché l’adeguamento e la messa a norma della parte impiantistica, sappiate che a fine lavori l’impresa che li ha eseguiti, o meglio (specie in caso di subappalti) chi per essa ha installato, realizzato e collaudato ogni impianto, deve sempre rilasciarvi la relativa DiCo.

È importante assicurarsi che questa entri in vostro possesso e non vi è nessun motivo valido per cui non debba essere fornita. La certificazione dell’impianto elettrico, al pari di quella di qualunque altro impianto domestico, va redatta in triplice copia, sulla base di un modello standard, pubblicato in allegato al D. M. 37/08 e poi modificato con la pubblicazione del Decreto 19 maggio 2010. Al committente, ovvero all’utilizzatore dell’impianto resta un’unica copia, le altre due le deve firmare per ricevuta e poi una di queste va presentata assieme alla fine lavori e/o alla richiesta di agibilità allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune in cui è ubicato l’impianto, mentre l’altra serve per attivare le utenze.

Ogni DiCo deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

  • dati sul tipo di impianto,
  • dati del responsabile tecnico dell’impresa,
  • dati del committente e del proprietario dell’immobile,
  • dati relativi all’ubicazione dell’impianto,
  • descrizione dei materiali impiegati,
  • rispondenza alle norme vigenti.

Assieme alla Dico devono allegati:

  • il progetto o lo schema dell’impianto,
  • la relazione tipologica, oppure l’elenco dei materiali impiegati,
  • il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta che ha realizzato i lavori.

Da un punto di vista normativo, la certificazione degli impianti, introdotta dal legislatore per ridurre la possibilità di incidenti e rendere il tutto più sicuro, è entrata in vigorecon l’emanazione della Legge n.46 del 1990, poi sostituita dalla Legge n.37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolar modo contenute nel decreto del 19 maggio 2010.
Ciò significa che qualora la costruzione del vostro immobile sia avvenuta dopo il 1990, dovreste sempre essere in possesso della certificazione originaria rilasciatavi dal costruttore. Per regolamentare unicamente gli impianti elettrici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge del 2008 è stato introdotto il cosiddetto DiRi, ovvero una Dichiarazione di Rispondenza. Questa può venir redatta solo a cura di uno dei soggetti previsti dall’art. 7 comma 6 del DM 37/08 (non basta rivolgersi ad un elettricista qualunque!) e deve sempre essere supportata da sopralluoghi ed accertamenti volti a verificare l’effettiva rispondenza dell’impianto alla normativa. Per avere una Dichiarazione di Rispondenza bisogna dunque rivolgersi ad un tecnico abilitato, che sia un impiantista o un responsabile tecnico di un’impresa abilitata e che eserciti la professione da almeno 5 anni.

Ricordate che comunque per gli impianti elettrici, o di qualunque altra tipologia, non è mai possibile ricorrere ad alcuna forma di autocertificazione e il DiRi non può essere redatto per impianti realizzati successivamente al 22/01/2008.

Dunque se la vostra casa è una costruzione piuttosto recente (successiva al 2008), in genere, dovreste possedere copia di tutte le certificazioni impiantistiche, che dovrebbero esservi state consegnate assieme all’atto d’acquisto. Qualora le aveste smarrite potrete reperirne una copia in Comune, poiché a tempo debito devono essere state consegnate dal costruttore a chiusura dei lavori assieme alla richiesta di agibilità.

Se invece avete eseguito dei lavori di ristrutturazione, ma non vi è stata rilascia la certificazione e voi a tempo debito non l’avete pretesa, oggi, per ottenerla, potete provare a ricontattare l’elettricista che ha realizzato l’impianto, ma (onestamente) potreste fare un buco nell’acqua. In questi casi, per avere una DiCo bisogna che facciate rimetter mano a tutto l’impianto da un tecnico qualificato, che dopo aver controllato ogni cosa ed fatto le dovute modifiche e integrazioni, vi redigerà una nuova dichiarazione di conformità, con i costi che tutto ciò comporta.

Ecco dunque che è lecito chiedersi: quando non si può far a meno di avere in mano la certificazione degli impianti del proprio immobile? I casi sono i seguenti:

  • qualora si richieda l’allaccio di nuove utenze, per i subentri non è invece necessario;
  • quando per il proprio immobile, nuovo o ristrutturato che sia, è necessario inoltrare al Comune, la segnalazione certificata di agibilità oppure qualora si faccia richiesta di apertura di una nuova attività commerciale o si debba presentare una pratica antincendio ai Vigili del Fuoco;
  • in tutti i casi di vendita o locazione di un immobile.

Per quest’ultima voce, in realtà, esistono degli escamotage che consentono di ovviare alla mancanza delle certificazioni. Se si tratta di una compravendita basta esplicitare che l’immobile viene ceduto nello stato in cui si trova, che la dichiarazione di conformità degli impianti risulta mancante, ma che questi verranno adeguati e certificati a cura e spese della parte acquirente.

Nel caso di locazione o comodato è possibile appuntare sul contratto le specifiche suddette, ma qualora malauguratamente a causa di un guasto dell’impianto elettrico dovesse accadere un incidente all’affittuario, il proprietario potrebbe essere chiamato a risponderne in prima persona!
È dunque bene sempre accertarsi che il proprio impianto elettrico sia a norma e certificato, solo così si possono dormire sonni tranquilli sotto ogni aspetto.

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